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Intervista a Vincenzo Vantaggiato.

VINCENZO VANTAGGIATO È AVVOCATO DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (ITALIA), PROFESSIONALE, APPASSIONATO E DEDICATO INTERAMENTE ALLA SUA CARRIERA, LAVORA INSIEME A SUO FRATELLO NEL SUO STUDIO SITUATO NELLA CITTÀ DI LECCE E A ROMA, DOVE HA UNO STUDIO DI RIFERIMENTO COME COLLABORAZIONE. VINCENZO SI OCCUPA DI DIRITTO CIVILE, DIRITTO CONSOLARE E DIRITTO INTERNAZIONALE.

IL SUO OBIETTIVO È ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI ITALIANI E LE PERSONE DI ORIGINE ITALIANA CHE VIVONO LONTANO DALL’ ITALIA E CHE HANNO INTERESSE SUGLI ARGOMENTI CHE RIGUARDANO LA CITTADINANZA E LE QUESTIONI EREDITARIE ECC. OLTRE A LAVORARE CON CLIENTI IN ARGENTINA E NEGLI STATI UNITI, QUESTA É LA SESTA VOLTA CHE VIENE IN CILE PER VISITARE LA FONDAZIONE INSIEME.

Di Fiorenza Simonetti


EREDITÀ IN ITALIA.

1.-Qual è l’autorità incaricata del procedimento successorio?

“Direi che nella successione testamentaria ordinaria l'autorità incaricata del procedimento successorio è sicuramente il Notaio che svolge un ruolo importantissimo. Nel caso della successione legittima, il ruolo del Notaio, invece, non è necessario mentre l'autorità che spesso viene coinvolta, sebbene non svolga alcun ruolo attivo nel procedimento successorio, è lo Stato al quale viene presentata dall'erede o dagli eredi la dichiarazione di successione, salvo alcune ipotesi escluse per l'esiguità del patrimonio.
In talune circostanze è l'Autorità Giudiziaria, e quindi, il Tribunale che regola la procedura successoria, così come avviene qualora vi siano dei contrasti sulla distribuzione delle quote ereditarie o, addirittura, quando si lamenti una lesione della legittima e/o una indebita estromissione dalla massa ereditaria. Con riferimento alle materia successoria, preciso che dal 2013, prima di adire l'Autorità Giudiziaria si deve previamente esperire la procedura di mediazione stragiudiziale secondo le modalità indicate dalla legge, a pena di improcedibilità della domanda.”


2.- Esiste qualche procedura particolare che regoli il trasferimento della successione
all' erede che vive all’estero?

“Non esiste un procedimento in particolare, ma in tali casi è opportuno rivolgersi alle Autorità Consolari Italiane presenti all'estero ovvero ai Patronati affinché possano indicare all'erede quelli che sono gli adempimenti burocratici da espletare. E’ consigliabile, inoltre, individuare un legale di riferimento in Italia, esperto in materia, con il quale consultarsi, prima di intraprendere ogni azione e adempimento anche al fine di delegare, eventualmente, il disbrigo di alcune pratiche successorie, che non sempre sono di facile soluzione. Naturalmente ciò può avvenire solo dopo il rilascio di una apposita procura speciale ben circoscritta e limitata al compimento di ogni atto necessario al recupero della propria quota ereditaria, da firmare innanzi al Consolato o innanzi al Notaio del Paese di residenza.”


3.-Quali sono i tempi previsti dalla legge per effettuare l’accettazione?

“Secondo l’art. 480 cod. civ., il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dal giorno della morte del defunto; in pratica decorsi 10 anni si perde il diritto di accettare e si perde ogni diritto sull'asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite per legge.”


4.-In assenza di testamento, qual è la procedura che si applica?

“L' art. 565 del Codice Civile prevede che nella successione legittima, l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite dalla legge.
Ciò significa che in assenza di testamento ovvero in caso di sua nullità o annullamento, è la stessa Legge che interviene mediante l'Istituto della cosiddetta "successione legittima" prevedendo il trasferimento della massa ereditaria al coniuge, ai discendenti (es. figli e figli dei figli), agli ascendenti (es. genitori), ai collaterali (es. fratelli), agli altri parenti, mentre in presenza di più soggetti, viene considerado erede il parente più prossimo, con esclusione dei parenti più remoti. Infine lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado ed è "erede necessario" in quanto non può rinunciare all'eredità ma risponde dei debiti ereditari nel limite del valore dei beni acquisiti.”


5.-Hanno diritto di ereditare i figli di genitori italiani nati fuori del matrimonio?

“Assolutamente si. Non ci sono discriminazioni tra figli nati o meno in costanza di matrimonio come avveniva in precedenza con la distinzione tra figli legittimi, naturali, adottati e legittimati con conseguenze anche nei diritti successori. L'art. 566 del Codice Civile, come riformato nel 2013, sancisce, infatti, chiaramente che al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali, senza alcuna distinzione.”


6.- Ci sono limiti per disporre della successione testamentaria quando i discendenti sono coniuge e figli? Come si distribuisce l’eredità ?

“Si, in quanto deve essere riservata una quota del patrimonio ai parenti più stretti a prescindere dalla volontà del testatore e, pertanto, coniuge e figli, e in loro assenza ascendenti, non possono essere totalmente estromessi dall'eredità. Si tratta di una quota chiamata indisponibile o di riserva, ovvero legittima. In tali casi il legittimario estromesso può agire per vedere tutelato il proprio diritto alla quota legittima che dovrà essere calcolata tenendo conto anche delle eventuali donazioni fatte in vita dal de cujus, eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

Vediamo alcune ipotesi che si possono verificare:

A) un coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari ad un mezzo della massa e,pertanto, la quota disponibile è pari al restante mezzo della massa;
B) un coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge è di un terzo, così come quella spettante al figlio e, pertanto, la quota disponibile sarà rappresentata dal restate terzo;
C) un coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di un quarto, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono a dividersi metà della massa (se dunque i figli saranno due, spetterà a ciascuno un quarto della massa; se sono tre, spetterà a ciascuno un sesto; se sono quattro, un ottavo ciascuno, ecc..). La disponibile, in tal caso, è pari ad un quarto;
D) un coniuge senza figli (o nipoti) ma con ascendenti: metà della massa spetta al coniuge, un quarto spetta ai vari ascendenti. In tal caso la quota disponibile sarà dunque di un quarto;
E) un figlio senza coniuge: la sua quota di successione necessaria è pari alla metà della massa, e dunque la disponibile è pari alla metà;
F) due o più figli senza coniuge: spetta loro, proporzionalmente, una quota pari a due terzi della massa, determinando così una quota disponibile pari ad un terzo della massa;
G) ascendenti senza coniuge: la legge riserva loro una quota di successione necessaria pari ad un terzo, e dunque la quota disponibile sarà pari a due terzi.”


7.- Secondo la procedura che stabilisce la legge, in che modo viene redatto un testamento? Deve rispettare alcuni requisiti? Si può registrare?

“Il Codice Civile prevede tre tipologie ordinarie distinte di testamento ciascuna con delle proprie caratteristiche così come prevede che, in determinate ipotesi straordinarie, si possa ricorrere a dei testamenti speciali.

Vediamo il procedimento dei cosiddetti testamenti ordinari:

1) testamento pubblico: viene redatto da un Notaio secondo le volontà del testatore e alla presenza di due testimoni; il testamento deve indicare il luogo e la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione e deve essere sottoscritto dal testatore,dai testimoni e dal Notaio. Se il testatore non può firmare il testamento, o può farlo con molta difficoltà, deve dichiararne il motivo; tale motivo viene scritto dal Notaio nel verbale di ricevimento del testamento.

2) testamento olografo: è la forma più semplice di testamento e per redigerlo non è necessaria la presenza di un Notaio e nemmeno di testimoni.Per la sua validità è sufficiente che il testatore su un qualunque foglio rediga le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno ma perché il testamento sia valido è necessario che rispetti alcuni requisiti, cioè che sia autografo, ossia che sia scritto interamente scritto di pugno dal testatore, pena la sua nullità; è necessario inoltre che abbia data certa: perché il testamento olografo sia valido deve essere datato, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione. Non è invece necessaria l’indicazione del luogo.
La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l’ultimo, e quindi quale sia efficace. Fornisce inoltre un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore. La mancanza della data comporta l’annullamento su istanza di chiunque vi abbia interesse; infine, il testamento olografo deve essere sottoscritto, ossia deve essere firmato dal testatore al termine delle disposizioni.
Naturalmente anche la firma deve essere di pugno del testatore. Di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo. L’importante infatti è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento. La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento.

Eventuali aggiunte in momenti successivi (codicilli) devono rispettare questi requisiti: devono cioè anch’esse essere scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte.

Il testamento olografo può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Non è neppure necessario che sia proprio carta, può anche scritto o su altro materiale sufficientemente durevole, purché non faccia perdere le caratteristiche delle grafia del testatore.
Se non è sufficiente un foglio di carta se ne possono usare di più purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro, meglio se numerati ed ogni foglio porti la data e la firma del testatore.
Il testamento olografo può essere redatto anche in forma di lettera.
Chi redige un testamento olografo può conservarlo a propria cura ove egli ritenga, senza darne comunicazione ad alcuno. Per timore che il testamento possa andare smarrito o essere sottratto, molti testatori preferiscono affidare il proprio testamento ad una persona di propria fiducia o meglio depositare il proprio testamento olografo presso un Notaio.

Qualora il testatore depositi il testamento olografo presso un Notaio, la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.

3) il testamento segreto: è una forma poco diffusa che consiste nella consegna del testamento scritto dal testatore al Notaio alla presenza di due testimoni. Deve il suo nome proprio al fatto che il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse.
Detto testamento viene consegnato dal testatore già sigillato al Notaio o viene sigillato dal Notaio nel momento in cui lo riceve.
La consegna deve avvenire alla presenza di due testimoni.
Sull’involucro che sigilla il testamento si scrive l’atto di ricevimento, dando atto della consegna al Notaio e della dichiarazione che si tratta di un testamento segreto.
Il testamento segreto può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce,ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina, o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio ed è valido anche se non reca alcuna data.
Se manca la redazione per iscritto, da parte del Notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, il testamento segreto è nullo.
Il testamento segreto può essere ritirato in ogni momento dal testatore dalle mani del Notaio presso il quale si trova e questi redigerà un verbale di restituzione che dovrà essere da lui sottoscritto, nonchè dal testatore e da due testimoni.
Per quanto concerne la registrazione, i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, i trust devono presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate del luogo in cui si è aperta la successione in alcuni casi.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.
Tale obbligo di dichiarazione non sussiste se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, condizioni che possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie. La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente e utilizzando un apposito modulo da consegnare presso l'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.”


8.- Quando una persona acetta l’eredità è responsabile di pagare i debiti del defunto?

“Con la successione l'erede subentra nel patrimonio del de cujus e, pertanto, nell'attivo e anche nel passivo, quindi, nei suoi crediti e nei suoi debiti. In pratica il patrimonio del de cujus si unisce a quello dell'erede con ogni conseguenza in ordine ai diritti ma anche alle obbligazioni. In tali ipotesi, per evitare di doversi fare carico degli eventuali debiti del de cujus, è necessario accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Si tratta di una speciale forma di accettazione di parte dell'eredità da parte dell'erede che consente di lasciare il resto del patrimonio del de cujus per la soddisfazione dei creditori. Questa forma di accettazione è disciplinata dagli artt. 470, 484 e ss. del codice civile.
In questo modo, l'erede non è tenuto a pagare debiti o a soddisfare legati che vadano oltre il valore del patrimonio ricevuto in eredità e si evita una piena confusione del suo patrimonio con quello del de cujus.”


9.- Per la legislazione italiana, è importante lasciare un testamento?

“È importante ma non è necessario. Nel senso che un testamento, in particolare il testamento pubblico redatto davanti al Notaio e in presenza di testimoni, nel rispetto della quota di riserva o indisponibile, detta anche legittima, sicuramente consente al testatore di vedere soddisfatta maggiormente la sua volontà di distribuire i suoi beni dopo la sua morte. Ciò premesso, in caso di mancanza di testamento, è la stessa legge che dispone come distribuire le quote e, pertanto, direi che lasciare un testamento può essere importante, soprattutto quando si tratta di patrimoni di una certa entità - ad esempio in presenza di più beni immobili- ma non è indispensabile proprio perché lo stesso codice civile detta le modalità di ripartizione in tale ipotesi mediante la cosiddetta successione legittima.”